PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, è riconosciuto in base alla categoria già loro attribuita dalla competente commissione medica ospedaliera, prevista dall'articolo 165 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni, un ulteriore indennizzo. Tale ulteriore indennizzo consiste in un assegno mensile vitalizio, di importo pari a sei volte la somma percepita dal danneggiato in base all'articolo 2 della citata legge n. 210 del 1992, e successive modificazioni, per le categorie prima, seconda, terza e quarta della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e pari a cinque volte la medesima somma per le categorie settima e ottava della citata tabella A. L'indennizzo è corrisposto per metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o hanno prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Se il danneggiato è minore di età o incapace di intendere e di volere l'indennizzo è corrisposto per intero ai congiunti conviventi che prestano o hanno prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa. Rimane fermo il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante da fatto illecito.
      2. In caso di morte dei congiunti di cui al comma 1, l'indennizzo è erogato per intero al danneggiato e, se minore o incapace di intendere e di volere, ai familiari conviventi che prestano o hanno prestato assistenza prevalente e continuativa, per tutto il periodo di permanenza in vita del danneggiato.

 

Pag. 4


      3. Qualora a causa del contagio sia avvenuto il decesso del danneggiato, l'avente diritto può optare per l'ulteriore indennizzo di cui al comma 1, o per un assegno una tantum pari a 150.000 euro, da corrispondere in cinque rate annuali di 30.000 euro ciascuna. Ai fini della presente legge sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. Il presente comma si applica nei casi di decesso avvenuti in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge.
      4. L'intero importo dell'indennizzo determinato ai sensi del presente articolo è rivalutato annualmente in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati.

Art. 2.

      1. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, una commissione per la definizione degli importi da erogare di cui agli articoli 1 e 4.
      2. All'istituzione e al funzionamento della commissione di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili ai sensi della legislazione vigente. La partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.

Art. 3.

      1. I soggetti danneggiati dal contagio da infezione da HIV e da epatiti trasfusionali che usufruiscono dei benefìci di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, aventi in corso contenziosi giudiziali ai sensi della medesima legge, in qualsiasi stato e grado del giudizio, ivi compresa la fase esecutiva, i quali intendono

 

Pag. 5

accedere ai benefìci della presente legge, devono rinunciare con atto formale alla prosecuzione del giudizio.
      2. Gli atti di rinuncia degli interessati sono trasmessi alla commissione di cui all'articolo 2.

Art. 4.

      1. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 è altresì riconosciuto il beneficio di un assegno una tantum, il cui ammontare è determinato dalla commissione di cui all'articolo 2, sino alla misura massima di dieci annualità dell'indennizzo di cui al comma 1 dell'articolo 1, per il periodo compreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo medesimo. Esso è corrisposto per metà al soggetto danneggiato e per l'altra metà ai congiunti che prestano o hanno prestato assistenza in maniera prevalente e continuativa.
      2. Le annualità pregresse dell'assegno di cui al comma 1 sono definite con tabelle di conversione al 50 per cento del periodo intercorrente tra il momento del manifestarsi dell'evento dannoso e la data di ottenimento dell'indennizzo.
      3. Gli importi determinati ai sensi del presente articolo sono erogati in cinque rate annuali, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli

 

Pag. 6

oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.